13/nov/2009

DDL sulla durata dei processi: un "mostro giuridico" contro la tutela dei cittadini

Di seguito si riporta lo schema di disegno di legge contenente, formalmente, "misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo".


In verità si tratta dell'introduzione di misure di altro genere e non certo a tutela dei cittadini.

E'opinione condivisa che sia necessaria una riforma della giustizia, che comprenda anche la riduzione dei tempi per i processi. Ma tale riforma deve essere organica, condivisa e prevedere risorse anche economiche a favore della giustizia. Viceversa, negli ultimi anni, si è assistito ad attacchi politici, spesso ingiustificati, nei confronti anche dei più alti organi giurisdizionali e, contestualmente, a manovre finanziarie volte a tagliare tali risorse indispensabili.

Leggere il testo del ddl e doverlo spiegare a persone non tecniche sul piano giuridico, o tecniche ma di paesi stranieri, è davvero imbarazzante.

Da penalista, ma soprattutto da cittadino, sono a dir poco sconvolto e, purtroppo, non sorpreso. Ho smesso di sorprendermi da quando ho assistito ad interventi normativi o mini riforme illogiche irrazionali, non sistematiche ed incostituzionali (alcuni esempi? Dalla riforma dei reati societari al Lodo Alfano sino al pacchetto sicurezza, e solo per parlare di alcuni settori del diritto penale).

Lascio ai lettori, dopo questa premessa, che in verità è uno sfogo di cui mi scuso, trarre le conclusioni...augurando, se il ddl dovesse diventare legge, di non trovarsi ad essere vittime di un reato.


Prima della lettura, però, vorrei pubblicare un articolo di Franco Cordero (che certo non ha bisogno di presentazioni) apparso su Repubblica, il 12 novembre 2009 e dal titolo "Coazione a ripetere"


"Il patologo chiama "magnifiche" cose brutte e penose. Esiste una patologia delle norme, le cui meraviglie fanno storia nell'età berlusconiana, formalmente databile dal marzo 2001 ma l'embrione sta nei lavori della famigerata Bicamerale, in pieno centrosinistra, quando pensatori d'ambo le parti ripresentano idee annotate dal Venerabile Licio Gelli nel "Piano" d'una "rinascita democratica" (tardi anni Settanta). Le ultime notizie forniscono un reperto.

L'altra mattina, martedì 10 novembre, il miglior capo del governo negli ultimi 150 anni, così autodefinitosi, visita il presidente della Camera bassa. Conversano, anzi discutono quasi due ore con punte calde perché sono antagonisti: uno è demiurgo (con le televisioni s'era allevato "un popolo") e trasforma l'Italia su modello autocratico ignoto alla cultura politica europea (esclusi i 12 anni del Terzo Reich, mentre cadono nel conto i 23 dell'era fascista, nella quale bene o male sopravvivono residui d'una legalità statutaria, vedi l'epilogo 25 luglio 1943); l'altro, dicono, difende i resti della legalità. Frasi forti hinc inde. Perso lo scudo immunitario, B. vuol liberarsi dei giudizi pendenti: chiedeva il taglio d'un quarto alla prescrizione penale (già accorciata nel suo secondo gabinetto), più il cosiddetto "processo breve"; F. gli accorda solo quest'ultimo, irremovibile perché la prescrizione corta sarebbe un'amnistia mascherata, dannosa agl'italiani; persuaso dall'onnipresente ciambellano, B. incassa la metà del richiesto ed esce digrignando i denti. Salvo coups de main in aula, resta intatto il minimo legalitario. Così intendono l'esito alcune glosse. Tale linea parrebbe "riservatamente" condivisa dal "Quirinale" (F. Verderami, "Corriere della Sera", 11 novembre).


Viene in mente una formula del lessico psicoanalitico, "coazione a ripetere": il coatto ripete gesti i cui effetti pativa, convinto d'agire in situazioni nuove; o ha addirittura dimenticato quella d'allora. Fenomeni simili non sono spiegabili nella solita chiave (l'appagamento d'un desiderio inconscio), nota Freud, rilevando l'aspetto "demonico" delle relative pulsioni. Qualcosa d'analogo connota le fobie berlusconiane e quanti vi restano coinvolti. Abbiamo sotto gli occhi tre precedenti in sei anni scarsi: avendo due Camere ubbidienti, s'affattura un lodo d'immunità e la Consulta lo dichiara invalido, 20 gennaio 2004 n. 24; subisce la stessa sorte la l. 20 febbraio 2006 che aboliva l'appello del pubblico ministero, scomodo in una sua congiuntura (Corte cost. 6 febbraio 2007 n. 26); e poche settimane fa quel lodo, riacconciato, riaffonda.

La stessa sorte attende l'ultimo capolavoro dei pasticheurs, sfortunati ma se lo vogliono: il diritto ha una logica refrattaria all'imbroglio; stentano a capirlo, mentre l'ha capito l'augusto committente, infatti vuol rifondare l'intero sistema secondo massime temporibus illis vigenti nell'isola pirata Tortuga.

Vediamo i termini della questione. Non è lodevole che i processi durino in media sette anni. Le cause sono presto dette: mancano i mezzi (persone, case, macchine, denaro); e garantismi talvolta criminofili hanno sviluppato procedure labirintiche dove trovano gioco facile tecniche difensive del perditempo, vedi i famosi processi milanesi durati una decade e passa, perché lo volevano gl'interessati. Tra le idee covate dal pensatoio forzaitaliota scegliamone una: che il giudice debba acquisire quante prove le difese chiedono, fuori d'ogni filtro d'economia, pena l'annullamento della decisione emessa su materiali incompleti (secondo l'assunto difensivo); dibattimenti simili durano finché i perditempo vogliano (avevano indicato come testimoni 1500 magistrati del distretto romano, il cui esame, condotto da escussori ostruzionisti, Dio sa quanti anni riempirebbe, né hanno limiti gli estrosi quesiti peritali). Strategia costosa, non praticabile dai poveri diavoli: infatti, nasce una procedura classista; raccontava d'avere speso £. 500 miliardi in avvocati (F. Verderami, "Corriere della Sera", 30 aprile 2004).

Ora, la durata anomala richiede rimedi. Ovvio quali siano: adeguati mezzi; e regole d'un fair play accusatorio alieno dalle furberie (cresciute rigogliosamente nel malcostume inquisitoriale). Il rimedio escogitato dagl'innovatori è sbalorditivo: impongono un massimo dei sei anni; scaduti i termini, qualunque fosse l'accusa e comunque suonino le prove nonché eventuali sentenze, il processo svanisce, chiuso dal non doversi procedere, come quando risulta un reato perseguibile a querela e quest'ultima manchi. Bella soluzione, pulita e ingegnosa. L'equivalente medico sarebbe lo sterminio eutanasico dei malati che non guariscano nei tempi prestabiliti. Discorso delirante. Tra persone assennate, l'antidoto ai giudizi lunghi non è la mannaia ma un contesto meno deficitario.

Ecco dove viene utile la formula "coazione a ripetere". I cervelloni seminano una quarta débâcle davanti alla Corte, violando ancora quel maledetto art. 3. I profili sono multipli. Cominciamo dalla norma transitoria pro divo Berluscone: la lex superveniens vale anche nei procedimenti in corso, contro gl'incensurati, purché pendano nel primo grado; due limiti manifestamente incompatibili col predetto canone. Perché diavolo escludere i gradi ulteriori e gl'imputati nel cui record figuri un precedente magari minuscolo? Ma quando anche la novità valesse solo nei procedimenti futuri (ipotesi assurda: tutti sanno chi sia il beneficiario; gli altri vadano al diavolo), la disparità emerge dai numeri: rebus sic stantibus, il termine sarebbe rispettato in sei casi su sette; e niente giustifica la fortuna del settimo. Prendiamo Freud alla lettera: dev'esserci del demonico nella pulsione a ripetere; abbia, anzi avesse o no speso 500 miliardi in vecchie lire (se è vero, gli pesano perché ha l'aria dello spenditore parsimonioso), sèguita a battere la testa in quell'articolo".


(Cordero F., Coazione a ripetere, in La Repubblica, 12 novembre 2009)


Buona lettura del DDL:


Articolo 1

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma

2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il

rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni

amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è

fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;

d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Articolo 2

(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)

«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).

1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.

518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;

4

e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;

i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n.286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».

Multinational Law Enforcement and Sea Piracy

27 and 28 November 2009

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg/Germany

Multinational Law Enforcement and Sea Piracy

The Security Council has shown strong resolve to counter the pirate activities in the Gulf of Aden. Three Chapter VII-based Security Council Resolutions within the past 12 months alone, the authorization to use "all necessary means," and the proclaimed objective of a "full eradication of piracy" in the region send a clear message. Despite the Council's efforts to remedy some of the oft-lamented shortcomings of the UNCLOS enforcement regime, as far as enforcement jurisdiction is concerned, discerning precisely what States are currently allowed to do in their quest to repress piracy off Somalia's coast, as well as where and against whom, is far from easy. With regard to adjudicative jurisdiction, the picture is equally complex. UNCLOS arguably contains a jurisdictional basis in relation to adjudication, but the various Security Council Resolutions have also invoked a range of other relevant legal instruments such as the SUA and Hostage Conventions. In practice, States have been quite reluctant to initiate criminal proceedings against captured "pirates and armed robbers" and have occasionally released them on Somali shorelines. It is in this context that transfer agreements with regional States have been concluded and the Security Council has called for the use of so-called "shipriders," allowing States to bring "pirates and armed robbers at sea" directly into the criminal jurisdiction of a regional State willing to prosecute them.

It is against this background that the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law is hosting an Expert Meeting on Multinational Law Enforcement and Sea Piracy, which should allow for an in-depth discussion among academics and practitioners dealing with the current legal as well as operational challenges of sea piracy.

Program of the Expert Meeting

[For the full program of the Expert Meeting, see pdf-file below.]

    Session 1: Enforcement Jurisdiction on Piracy

    • Enforcement Jurisdiction & Legal Confines: The International Legal Framework , Dr. Robin Geiß, LL.M. (NYU)
    • Challenges at Sea: Is the Current Legal Framework Practical? Gavin Davies, Legal Advisor, NATO
    • Challenges at Sea: Is the Current Legal Framework Practical for the EU ATALANTA Operation and what are the Challenges when Using Military Means to Counter Piracy off Somalia? Commander Snowy Lintern, EU Atalanta
    • Privatizing Law Enforcement: What Role Do Private Military and Security Companies Play in the Fight Against Piracy? Andy Bearpark, Director General, British Association of Private Security Companies

    Session 2: Adjudicative Jurisdiction on Piracy

    • Prosecution of Pirates: Shiprider Agreements, Transfers, and Adjudication, Anna Petrig (LL.M. Harvard), Researcher at the Max Planck Institute
    • Prosecution in Regional States: An Overview of the Legal Framework, African Experts attending a scholarship program on sea piracy at the Max Planck Institute
    • Prosecution in Regional States: Assessment of Piracy Trials Held in Kenya, N.N.
    • Interpol: Role & Support of Interpol in the Prosecution of Pirates? Antonio Montanaro, Maritime Piracy "BADA" Project Manager, Interpol
    • International(ized) Tribunal against Piracy - A Viable Option and Desirable Option? Prof. Schomburg, former judge at the ICTR and ICTY

    Session 3: Additional Legal Instruments for Combating Piracy?

    • The Work of the Legal Working Group of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, Jacob Skude Rasmussen, UN Working Group on Piracy
    • Which Lessons could be Learned from the RECAAP? Dr. Max Mejia, World Maritime University, Sweden
    • A Harmonized Legal Framework for African States? Dr. Henri Fouché, Tshwane University, South Africa
    • "Affaire Le Ponant" - The Test Case for the Applicability of the Legal Framework in Western States, Charlotte Platin, Defense Lawyer "Affaire Le Ponant"
For the program please click here

(source: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Freiburg/Germany)

10/nov/2009

Referral of Cases to National Jurisdictions

Vortrag am 10.11.2009 über 'Referral of Cases to National Jurisdictions' am Max-Planck-Institut in Freiburg (Veranstaltungen, 12.10.2009)

Herr Dr. Koffi Afande, ICTR, Head ICTR Appeals Chamber Support Unit, hält im Rahmen der International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment (IMPRS REMEP) einen Vortrag in englischer Sprache am Dienstag, 10. November um 11.00 Uhr s.t. am Max-Planck-Institut (Vortragssaal) über "Referral of Cases to National Jurisdictions".

05/nov/2009

Al Prof. Claus Roxin il IV Premio Internazionale Silvia Sandano

Il Premio Internazionale Silvia Sandano 2009 verrà conferito il prossimo 6 novembre 2009 al Prof. Dr. Dr. H.c. mult. Claus Roxin, professore emerito di diritto penale nell’Università di Monaco. La celebrazione avrà luogo nella suggestiva cornice dell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, nell’ambito del Convegno internazionale di studi organizzato dall’Associazione Silvia Sandano e dall’Università “Sapienza” di Roma sul tema Democrazia e autoritarismo nel diritto penale. A vent'anni anni dalla caduta del Muro di Berlino”.

Di seguito il COMUNICATO STAMPA ufficiale:

A Claus Roxin il IV Premio Internazionale Silvia Sandano
Il 6 novembre 2009, nell’Aula Giulio Cesare del Comune di Roma in Campidoglio, avrà luogo, sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero della Gioventù, la cerimonia di conferimento al Prof. Claus Roxin del IV Premio Internazionale Silvia Sandano, annualmente assegnato ad un giurista che si sia
particolarmente distinto per il contributo reso a sostegno di un Diritto conforme ai principi di
Giustizia e posto al servizio dei diritti fondamentali della persona e di una convivenza civile
pacifica, ordinata e solidale (www.silviasandano.org).
Professore emerito di diritto penale all’Università di Monaco di Baviera, Roxin è un Maestro
riconosciuto della scienza penale, cui ha dato un contributo tra i più significativi a livello mondiale.
La cerimonia di conferimento del Premio Internazionale si terrà nel corso del convegno di studi,
organizzato dall'Associazione Silvia Sandano, in collaborazione con l’Università “Sapienza” ed il
Comune di Roma, sul tema “Autoritarismo e democrazia nel diritto penale. A vent’anni dalla
caduta del Muro di Berlino”. La veste istituzionale conferita all’evento, che è stato inserito nelle
celebrazioni ufficiali del Comune capitolino per il ventennale della caduta del Muro di Berlino,
segue il successo delle edizioni precedenti del Premio Silvia Sandano, in cui sono stati premiati, tra gli altri, il Presidente della Corte Suprema di Israele Aharon Barak e il Prof. M. Cherif Bassiouni.
Al convegno parteciperanno il Prof. Alfonso M. Stile, il Prof. Gilberto Lozzi, il Prof. Carlo Fiore, il
Prof. Giovanni Fiandaca, il Prof. Sergio Moccia, il Prof. Carlo Enrico Paliero, il Prof. Filippo Sgubbi, il Prof. Francesco Palazzo, nonché l’ex Vicepresidente della Corte costituzionale tedesca Prof. Winfried Hassemer e il Prof. Santiago Mir Puig, cattedratico di diritto penale nell’Università di Barcellona.
L’illustre giurista premiato terrà una lectio magistralis.
Durante la sessione pomeridiana dei lavori sarà conferita la Borsa di Studio Silvia Sandano, annualmente assegnata ad un giovane laureato particolarmente meritevole.

Per scaricare il programma clicca QUI

Fonte: Associazione Silvia Sandano


04/nov/2009

Incompatibilità a rappresentare l'ente in giudizio

Cassazione, sez. VI, 19 giugno - 28 ottobre 2009

L'incompatibilità a rappresentare l'ente collettivo in giudizio da parte del rappresentante legale imputato si fonda su una presunzione assoluta di conflitto di interessi e non è costituzionalmente illegittima.

Leggi la senteza: clicca QUI


(reatisocietari.it)

29/ott/2009

Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Kolloquium am 30. und 31. Oktober 2009 Universität Würzburg

Strafrechtsvergleichung

als Problem und Lösung


30. - 31. Oktober 2009

Juristische Fakultät, Würzburg, Deutschland


Am 30. und 31. Oktober 2009 bin ich zu Konferenz "Strafrechtsvergleichung als Problem und Loesung" eingeladen. Leider kann ich nicht an der Konferenz teilnehmen, weil ich in Freiburg i. Br. werde sein.


Bitte, lesen Sie die Einführung und das Programm:


Die Europäisierung des Strafprozesses, die weltweite Bekämpfung von Terrorismus, Folter, Menschenhandel, Internet- und Wirtschaftskriminalität, die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs – das Strafrecht steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor globalen Herausforderungen. Mit dieser Entwicklung wächst auch das Bewusstsein für die Bedeutung der Rechtsvergleichung im Strafrecht. Rechtsvergleichung soll Probleme der Überschreitung der nationalen Grenzen des Strafrechts lösen, wird dabei aber selbst zum Problem, sei es, weil ihre Leistungsfähigkeit überschätzt, die Notwendigkeit theoretischer und methodischer Reflexion unterschätzt oder weil die Orientierung an politisch-praktischen Bedürfnissen das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse überlagert. Umso wichtiger ist es, die wissenschaftliche Debatte zu Theorie, Methode und praktischer Leistungsfähigkeit der Strafrechtsvergleichung mit Blick auf die Europäisierung, Inter- und Transnationalisierung des Strafrechts wiederzubeleben. Dieser Aufgabe widmet sich das Würzburger Colloquium „Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung“.

1. Theorien und Methoden der Strafrechtsvergleichung

Der erste Themenblock beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Strafrechtsvergleichung und reagiert so auf die Forderung, dass diese nicht nur eine wichtige Methode, sondern auch ein zentraler Forschungsgegenstand sein müsse. Die vorgestellten Perspektiven machen sichtbar, dass unterschiedlichen Methoden der Rechtsvergleichung häufig unterschiedliche Theorien des Rechts zugrunde liegen. Dem klassischen Funktionalismus liegen andere theoretische Vorannahmen zugrunde, als einem operativen Funktionalismus systemtheoretischer Provenienz; der kulturbezogene Rechtsvergleich greift die rechtstheoretische Debatte zu Kultur und Recht auf und geht damit von einer anderen Zielsetzung aus die ökonomische Analyse des Rechts. Plausibilität, Leistungsfähigkeit und Grenzen der verschiedenen Konzeptionen sollen diskutiert werden. Dabei geht es nicht darum, die einzig richtige Methode zu erkennen, sondern darum, die Prämissen unterschiedlicher Methoden der Strafrechtsvergleichung transparent zu machen, Verbindungen zum rechtstheoretischen Diskurs herzustellen und das methodische Bewusstsein der praktischen Rechtsvergleichung zu stärken.

2. Strafrechtsvergleichung „in action“

Die Referate des zweiten Panels richten den Blick auf die gegenwärtige Praxis der Strafrechtsvergleichung in Deutschland. In diesem Themenblock sollen vor allem Ergebnisse aus konkreten rechtsvergleichenden Studien und Forschungsprojekten präsentiert werden. Die behandelten Themen, u.a. zu einem rechtsvergleichenden Projekt mit der Türkei, dem Medizinstrafrecht in Österreich und Deutschland oder die Rezeption des Rechtsvergleichs in der höchstrichterlichen Rechtsprechung zeigen dabei notwendiger Weise nur einen Ausschnitt aus der vielschichtigen Strafrechtsvergleichung in action.

3. Europäisierung und Internationalisierung als Motor der Rechtsvergleichung

Durch die zunehmende Internationalisierung bzw. Europäisierung des Strafrechts eröffnen sich für die Strafrechtsvergleichung sowohl neue Herausforderungen als auch ungeahnte Aufgabenfelder. So gilt es, die wachsende und ihren Ausprägungen vielgestaltige Interdependenz von strafverfolgungsrelevanten – nationalen, aber eben auch trans-, inter- und supranationalen – Rechtsregimen wissenschaftlich zu strukturieren und zu bewerten. Dadurch gewinnt die Strafrechtsvergleichung nicht nur praktischen Einfluss auf die internationalisierte Kriminalpolitik, die fortwährend neue Instrumente der Interdependenzbewältigung schafft und auch schaffen muss. Die Strafrechtsvergleichung kann und muss überdies auch dem einfachen Rechtsanwender zur Seite stehen: Für diesen gilt es in immer größerem Ausmaße, das eigene und vertraute Recht im Lichte fremden und häufig noch unbekannten (Richter‑)Rechts auszulegen; außerdem muss der Rechtsanwender im europäischen „Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts“ immer mehr ausländischen Entscheidungen im Inland Geltung verschaffen, diese dabei aber am gemeinsamen, strafrechtsvergleichend erst zu ermittelnden europäischen ordre public messen.

Programm des Kolloquiums im pdf-Format zum Herunterladen

28/ott/2009

Diritto dei crimini internazionali - novità editoriali


Il 30 ottobre 2009 si terrà a Bologna la presentazione del libro, tradotto in italiano,

WERLE G., Diritto dei crimini internazionali, Bononia Univ. Press, 2009.

La locandina dell'evento è reperibile qui

La scheda del libro, invece, è reperibile qui

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